IUS ITALIAE

PROPOSTA DI LEGGE RECANTE MODIFICHE
ALLA LEGGE 5 FEBBARIO 1992, N.91, 
IN MATERIA DI ACQUISTO DELLA CITTADINANZA 

RELAZIONE

Onorevoli Deputati! In Italia, l’acquisizione della cittadinanza è attualmente disciplinata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91 che, come noto, è basata sul principio del c.d. ius sanguinis, ovvero il diritto di cittadinanza sin dalla nascita per chi è figlio di uno o entrambi i genitori cittadini italiani. 

La stessa legge prevede alcune fattispecie come quella disciplinata dall’articolo 4, comma 2, in base alla quale lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente e senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.

La legge 91/92 disciplina inoltre l’acquisto automatico della cittadinanza a seguito di dichiarazione dell’interessato, per lo straniero o apolide che ha un genitore o un ascendente in linea retta di secondo grado che è stato cittadino italiano: 1) se presta servizio militare; 2) se lavora alle dipendenze dello stato anche all’estero; 3) se al raggiungimento della maggiore età risiede in Italia da almeno 2 anni.

La cittadinanza è altresì possibile a seguito di valutazione al ricorrere di determinate condizioni: 1) matrimonio con cittadino italiano e residenza da almeno due anni in Italia oppure dopo tre anni di matrimonio se residenti all’estero. In entrambe i casi il richiedente deve conoscere la lingua italiana ad un livello non inferiore al B1; 2) straniero che ha un genitore o un ascendente in linea retta di secondo grado che è stato cittadino italiano, che risiede da almeno 3 anni in Italia e con conoscenza della lingua almeno a livello B1; 3) straniero nato in Italia e che vi risiede legalmente da almeno 3 anni e con conoscenza della lingua almeno a livello B1; 4) straniero adottato da maggiorenne che risiede in Italia per almeno 5 anni dopo l’adozione e con conoscenza della lingua almeno a livello B1; 5) straniero che ha lavorato per lo stato per almeno 5 anni, anche all’estero e con conoscenza della lingua almeno a livello B1; 6) cittadino comunitario residente da almeno 4 anni in Italia e con conoscenza della lingua almeno a livello B1; 7) apolide residente in Italia da almeno 5 anni e con conoscenza della lingua almeno a livello B1; 8) straniero residente in Italia da almeno 10 anni e con conoscenza della lingua almeno a livello B1.

Giova evidenziare che, ad oggi, l’Italia è il Paese che ha rilasciato il maggior numero di cittadinanze in Europa.

Nell’anno 2023, gli stranieri che hanno acquisito cittadinanza italiana hanno sfiorato i 200.000 (199.995); mentre la Spagna ne ha rilasciate 240.20, la Germania 200.100 e, infine, la Francia 97.288.

Per quanto concerne il 2022, in base ai dati Eurostat, emerge che gli stranieri che hanno acquisito la cittadinanza italiana sono in totale 213.716, il 76% in più rispetto al 2021, quando erano diventate italiane 121.457 persone. 

In totale, nel 2022, nell’UE sono 989.940 le persone che hanno acquisito la cittadinanza del Paese in cui vivono, con un aumento di circa il 20% (+163.100) rispetto al 2021. 

La maggior parte delle nuove cittadinanze (in numero assoluto) è stata concessa dall’Italia (22% del totale dell’UE), seguita dalla Spagna (181.581 pari al 18% del totale UE), dalla Germania (166.640, il 17% del totale UE), dalla Francia (114.500, il 12% del totale UE) e Svezia (92.200, il 9% del totale UE).

Nel 2022 sono diventati cittadini italiani soprattutto persone originarie da Albania (38 mila), Marocco (31 mila) e Romania (16mila). Questi tre Paesi rappresentano il 40% delle acquisizioni totali. Al quarto posto il Brasile (11 mila), seguito da India, Bangladesh e Pakistan, che complessivamente hanno registrato 20 mila nuove acquisizioni. 

L’età media delle persone che hanno acquisito la cittadinanza nei Paesi UE è di 31 anni. Tra coloro che hanno acquisito la cittadinanza italiana nel 2022, il 26% sono ragazzi di età tra 0 e 14 anni. Se si considera anche la fascia di età 15-19 anni, si arriva a comprendere il 37% di tutte le acquisizioni.  

La presente proposta di legge modifica la legge 91 del 1992 sulla base di due finalità principali.

La prima riguarda il principio dello ius sanguinis, con l’obiettivo di limitarne il riconoscimento entro parametri ben definiti e chiari. 

A legislazione vigente la cittadinanza per nascita, riconoscimento o adozione da parte di un genitore cittadino italiano può essere trasmessa senza limiti di generazioni purché non vi sia stata rinuncia, anche in linea femminile, con automatismi perpetui che non tengono conto di un reale vincolo con il Paese (sentirsi cittadini italiani, richiedere l’esercizio di diritti).

Per matrimonio, il coniuge straniero può richiedere la cittadinanza anche senza la residenza in Italia e, una volta ottenuta, la mantiene e la trasmette anche dopo un eventuale divorzio.

Per acquisto della cittadinanza dal genitore, il figlio minorenne convivente dello straniero che ha ottenuto la cittadinanza, diventa automaticamente cittadino, anche se non risiede in Italia. 

Questo determina un aumento esponenziale di nati e residenti all’estero che ottengono la cittadinanza pur senza avere un legame effettivo con l’Italia.

Da qui nasce l’esigenza di limitare il numero di generazioni nella trasmissione della cittadinanza in caso di nascita all’estero, per i nati dopo l’entrata in vigore della modifica normativa. 

L’altra finalità che persegue la proposta di legge è quella di riconoscere la cittadinanza al ragazzo straniero che risiedendo in Italia ha frequentato e superato tutta la scuola dell’obbligo, consentendo dunque di ottenere la cittadinanza italiana all’età di 16 anni.

Nello specifico, la proposta di legge reca le seguenti modifiche.

All’articolo 1, lettera a), modificando l’attuale articolo 1, della legge 91 del 1992, si riduce la possibilità di trasmissione della cittadinanza per ius sanguinis. Lo straniero con sangue italiano non potrà più avere la cittadinanza se i genitori, i nonni e i bisnonni sono nati all’estero. Questa disposizione si applica esclusivamente ai nati dopo l’entrata in vigore di questa legge.

La lettera b) applica le stesse disposizioni previste dalla lettera a) a chi viene adottato all’estero da oriundi. Ciò significa che l’adottato all’estero da oriundi italiani non otterrà la cittadinanza se i genitori adottivi i nonni e i bisnonni adottivi sono nati all’estero.

La lettera c), andando a novellare l’articolo 4 della legge vigente, introduce il così detto “Jus Italiae”. Con l’introduzione del nuovo comma 2-bis, si prevede che lo straniero nato in Italia o lo straniero che arriva in Italia entro il compimento del quinto anno di età, che risiede ininterrottamente per dieci anni in Italia e frequenta e supera le classi della scuola dell’obbligo (5 anni elementari, 3 anni di medie, 2 di superiori) può ottenere la cittadinanza italiana (a 16 anni). Finché è minorenne la richiesta deve essere fatta da un genitore. Se il genitore non esercita questa facoltà, il ragazzo potrà chiedere la cittadinanza al compimento del diciottesimo anno.

La lettera d), andando a novellare l’articolo 9-ter della legge 91/1992, riduce i tempi di attesa, portandoli dagli attuali tre anni (24 mesi prorogabili fino a un massimo di 36 mesi) ad un anno prorogabile di ulteriori 6 mesi (12 mesi prorogabili fino a un massimo di 18 mesi), previsti per dare risposta alle domande di ottenimento della cittadinanza richiesta a seguito di matrimonio, adozione di maggiorenne, residenza (decennale o quadriennale a seconda che il richiedente sia extracomunitario o comunitario) sul territorio italiano.

La lettera e) reca una mera disposizione di coordinamento, tramite la modifica dell’articolo 10-bis comma 1 della legge vigente, relativa alla perdita di cittadinanza in caso di condanna definitiva per determinati reati conseguente all’introduzione dell’acquisto della cittadinanza per “Jus Italiae”.

L’articolo 2 riconosce ai comuni la facoltà di aumentare a 600 euro il contributo per le pratiche relative al riconoscimento della cittadinanza richiesta dagli oriundi, e allo stesso tempo si prevede il medesimo innalzamento a 600 euro del costo della documentazione che deve essere prodotta dai consolati perle medesime richieste di cittadinanza. Prevede altresì 1 anno di tempo per i comuni, per lo smaltimento delle pratiche giacenti.

Nel corso del 2022 e 2023 il gettito di questo diritto è stato pari a circa 18 milioni di euro all’anno. Considerando un calo del numero delle richieste legato al raddoppio dell’importo del diritto dovuto (da 300 a 600 euro), si può ipotizzare un gettito di circa 15 milioni annui. Sottraendo il 30% destinato alla riassegnazione in favore dei Consolati, il gettito potrebbe essere pari a circa 10,5 milioni di euro l’anno.

 

TESTO PROPOSTA DI LEGGE “IUS ITALIAE”

 

ART. 1

(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza)

  1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91 sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. all’articolo 1, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

“1-bis. Il comma 1, lettera a), non si applica al figlio nato all’estero in possesso di altra cittadinanza, i cui ascendenti in linea retta di primo, secondo e terzo grado sono nati all’estero.”;

  1. all’articolo 3, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. Il comma 1 non si applica ai nati all’estero, ivi adottati, in possesso di altra cittadinanza, i cui ascendenti adottivi in linea retta di primo,  secondo e terzo grado sono nati all’estero”;

  1. all’articolo 4, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: 

“2-bis. Lo straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del quinto anno di età, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni nel territorio nazionale per almeno dieci anni e che vi abbia frequentato regolarmente per almeno dieci anni e completato con esito positivo i corsi di studio rientranti nell’ambito dell’istruzione obbligatoria, secondo la disciplina vigente, presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dal raggiungimento della maggiore età. Prima del compimento della maggiore età la dichiarazione è resa dal soggetto che esercita la responsabilità genitoriale. Il minore straniero che acquista la cittadinanza ai sensi del presente comma, se in possesso di altra cittadinanza, può rinunziare alla cittadinanza italiana entro un anno dal compimento della maggiore età.”;

  1. All’articolo 9-ter le parole “ventiquattro mesi prorogabili fino al massimo di trentasei”, sono sostituite dalle seguenti: “dodici mesi prorogabili fino al massimo di diciotto mesi”
  1. all’articolo 10-bis, comma 1, al primo periodo, dopo le parole “la cittadinanza italiana acquisita ai sensi degli articoli 4, comma 2,” sono sostituite dalle seguenti: “la cittadinanza italiana acquisita ai sensi degli articoli 4, commi 2 e 2-bis,”.

2. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge il governo adegua il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, alle disposizioni di cui al comma 1.

 

ART. 2

(Contributo per le procedure di riconoscimento della cittadinanza)

  1. I comuni possono assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992 o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555 al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 600 per ciascun richiedente maggiorenne. Il primo periodo non si applica alle domande presentate per il tramite degli uffici consolari, soggette esclusivamente ai diritti consolari di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.
  2. I comuni possono assoggettare le richieste di certificati o estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente ad un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 300 per ciascun atto. Per le richieste corredate dall’identificazione esatta dell’anno di formazione dell’atto e del nominativo della persona cui l’atto si riferisce, il contributo può essere ridotto. Non sono assoggettate al contributo di cui al presente comma le richieste presentate da pubbliche amministrazioni.
  3. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo. 
  4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni smaltiscono le pratiche giacenti.
  5. All’articolo 7-bis dell’allegato recante la tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, le parole «euro 300,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 600,00».
  6. All’articolo 1, comma 429, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole «di 300 euro» sono soppresse.
 
 
 
Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn